[1]Depositario e pubblicazione

[2]1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione.

[3]2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale:

  • a)le adozioni e adesioni,
  • b)la data di entrata in vigore della presente convenzione, c)la data di applicazione della presente convenzione tra tre Stati membri,
  • d)le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonche' all'articolo 24, paragrafo 4,
  • e)le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art27 · fonte su Normattiva