[1]Depositario e pubblicazione
[2]1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione.
[3]2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale:
- a)le adozioni e adesioni,
- b)la data di entrata in vigore della presente convenzione, c)la data di applicazione della presente convenzione tra tre Stati membri,
- d)le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonche' all'articolo 24, paragrafo 4,
- e)le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
