[1]Data della notificazione

[2]1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in applicazione dell'articolo 7, e' quella in cui l'atto e' stato notificato conformemente alla legge dello Stato membro richiesto, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 8.

[3]2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente e' quella prevista della legge di detto Stato membro.

[4]3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare che non applichera' i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art9 · fonte su Normattiva