[1]Riserve
[2]1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che si avvale di una o piu' delle riserve previste ai seguenti articoli:
- a)articolo 2, paragrafo 3,
- b)articolo 9, paragrafo 3,
- c)articolo 13, paragrafo 2,
- d)articolo 15, paragrafo 2.
[3]2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.
[4]3. Ciascuno Stato membro puo' ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
