[1]Riserve

[2]1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che si avvale di una o piu' delle riserve previste ai seguenti articoli:

[3]2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.

[4]3. Ciascuno Stato membro puo' ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art23 · fonte su Normattiva