[1]Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

[2]1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che e' inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di copia dell'atto notificato.

[3]2. Il certificato e' compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art10 · fonte su Normattiva