[1]1. Lasciando impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 4, ogni Stato membro, Parte del presente protocollo, o la Commissione possono proporre modifiche del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modifica e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
[2]2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
[3]3. Le modifiche cosi' approvate entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 7.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
