[1]1. Lasciando impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 4, ogni Stato membro, Parte del presente protocollo, o la Commissione possono proporre modifiche del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modifica e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

[2]2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

[3]3. Le modifiche cosi' approvate entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 7.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~protocollo-art9 · fonte su Normattiva