[1]della protezione

[2]La protezione sara' garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorche' l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art3 · fonte su Normattiva