Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 3 (Accordo)
[1]della protezione
[2]La protezione sara' garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorche' l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
