Art. 3-bis (Accordo)
[1]"Limitazione territoriale"
[2]1. Ogni Paese contraente puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale)" che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente. 2. La suddetta notificazione avra' effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' fatta dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
