Art. 2 (Accordo)
[1]delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine
[2]1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una localita', utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario e di cui le qualita' o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2. Il Paese d'origine e' quello il cui nome, o quello nel quale e' situata la regione o la localita' - il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorieta'.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
