[1]delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine

[2]1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una localita', utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario e di cui le qualita' o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2. Il Paese d'origine e' quello il cui nome, o quello nel quale e' situata la regione o la localita' - il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorieta'.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art2 · fonte su Normattiva