Art. 5-ter (Accordo)
Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorita'. Estratti del Registro internazionale 1. L'Ufficio internazionale rilascera', a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato. 2. L'Ufficio internazionale potra' anche, mediante remunerazione, assumersi l'incarico di fare ricerche di anteriorita' tra i marchi internazionali. 3. Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
