Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 6 (Accordo)
[1]generiche
[2]Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell'articolo 5, non potra' essere ivi considerata come divenuta generica, finche' essa si trovi protetta come denominazione d'origine nel Paese d'origine.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
