Art. 4-bis (Accordo)
[1]Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori
[2]1. Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sara' considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2. L'Amministrazione nazionale e' tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
