Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 7 (Accordo)
[1]della registrazione. Tassa
[2]1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformita' dell'articolo 5 assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente. 2. Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sara' pagata una tassa unica.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
