Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 8 (Accordo)
[1]giudiziarie
[2]Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale:
- 1)a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero;
- 2)da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
