[1]giudiziarie

[2]Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale:

  • 1)a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero;
  • 2)da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art8 · fonte su Normattiva