Art. 9-bis (Accordo)
[1]Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare
[2]1. Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale e' trasferito a una persona residente in un Paese contraente diverso dal Paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sara' notificato all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione di questo stesso Paese. L'Ufficio internazionale registrera' il trasferimento, lo notifichera' alle altre Amministrazioni e lo pubblichera' nel suo giornale. Se il trasferimento e' stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale richiedera' il consenso dell'Amministrazione del Paese del nuovo titolare e pubblichera', possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel Paese del nuovo titolare. 2. Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sara' registrato. 3. Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del Paese del nuovo titolare, sia perche' e' stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l'Amministrazione del Paese del precedente titolare avra' diritto di chiedere all'Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
