Art. 9-ter (Accordo)
[1]Cessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti. Rinvio all'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi (Trasferimento del marchio)
[2]1. Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati e' notificata all'Ufficio internazionale, questo lo iscrivera' nel suo Registro. Ciascuno dei Paesi contraenti avra' la facolta' di non riconoscere la validita' di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte cosi' ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente. 2. L'Ufficio internazionale registrera' ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o piu' Paesi contraenti. 3. Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento del Paese del titolare, l'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovra', se il marchio internazionale e' stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformita' dell'articolo 9-bis. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non sono applicabili che con la riserva dell'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
