Art. 4 (Accordo)
[1]in virtu' di altri testi
[2]Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione gia' esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtu' di altri Accordi internazionali - come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive - sia in virtu' della legislazione nazionale o della giurisprudenza.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
