[1]dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi
[2]Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2 dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della Convenzione generale sara' considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale che corrispondono a detti articoli.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
