Art. 18 (Accordo)
[1]transitorie
[2]1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 9 a 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.
[4]FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
