d'applicazione territoriale
- 1)Ogni Stato contraente puo' dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione e' applicabile a una o piu' territori per i quali esso assume la responsabilita' delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.
- 2)Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione e' effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
