d'applicazione territoriale

  • 1)Ogni Stato contraente puo' dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione e' applicabile a una o piu' territori per i quali esso assume la responsabilita' delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.
  • 2)Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione e' effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art168 · fonte su Normattiva