[1]Articolo XI

[2]1. Ciascuno Stato potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applichera' a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi. Tale dichiarazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sara' ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima. 2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformita' al comma precedente, potra', a sensi dell'art. X, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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