1. Ogni Stato potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'. 2. Ogni Stato potra', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e del quale esso assicura le relazioni internazionali o per il quale e' autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149~art26 · fonte su Normattiva