1. Riservate le possibili eccezioni previste nell'alinea che segue e negli articoli 28.1 b) e 32.2, come anche nel Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 2. a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, puo' nondimeno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o d'adesione.
- b)Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo', aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'articolo 8 concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione d'Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del Paese. Ciascun Paese dell'Unione ha la facolta', per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese d'origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da questo ultimo Paese.
- c)Ciascun Paese puo' ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore generale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
