1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d'adesione, un Paese dev'essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art36 · fonte su Normattiva