1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformita' delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente convenzione. 2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovra' essere in grado, in conformita' della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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