Art. 36 (Convenzione) — Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio
(1) Il costitutore di una nuova varieta' protetta in uno Stato oppure il suo avente causa che, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per uno Stato dell'Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa varieta' come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, puo' sia rinunciare alla protezione come marchio di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varieta' invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova denominazione non e' stata depositata, il costitutore o il suo avente causa non puo' piu' far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti. (2) Se per la varieta' e' registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa puo' vietare l'impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione, soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
