[1]CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[3]E IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Polonia e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Aldo Moro Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana,
[4]Il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA: il Signor Stefan Olszowski Ministro per gli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
[5]Articolo 1 Definizioni
[6]Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato:
- a)l'espressione "ufficio consolare" designa un Consolato Generale, un Consolato, un Vice Consolato o una Agenzia Consolare;
- b)l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c)l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
- d)l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari;
- e)l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
- f)l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;
- g)l'espressione "membro dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- h)l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- i)l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;
- j)l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
- k)l'espressione "membro di famiglia" designa il coniuge del membro dell'ufficio consolare, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottanti ed i figli adottivi, i fratelli e le sorelle dell'uno e dell'altro coniuge, purche' conviventi e a carico del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, in casi particolari, puo' essere considerata membro di famiglia la persona dichiarata tale dallo Stato di invio e accettata come tale dallo Stato di residenza;
- l)l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, autorizzata ad issare la bandiera di una delle Parti contraenti; questa espressione non comprende tuttavia le navi da guerra.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
