[1]dei valori in valuta e di altri beni

[2]I valori in valuta ed altri beni ricevuti dal capo dell'ufficio consolare, in relazione all'esecuzione delle funzioni consolari, possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di detto Stato.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art28 · fonte su Normattiva