[1]' personale dei funzionari consolari
[2]1. Il funzionario consolare non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione se non nel caso in cui abbia commesso un reato grave e sulla base di una decisione dell'autorita' competente dello Stato di residenza. Per reato grave si deve intendere ogni reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza prevede una pena non inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione o una pena piu' grave. 2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di detenzione o sottoposto a qualsiasi forma di limitazione della liberta' personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva dello Stato di residenza. 3. Il funzionario consolare, quando e' sottoposto a procedimento penale, e' obbligato a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso contemplato nel paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario l'arresto o il fermo del funzionario consolare, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio. 4. Nel caso di arresto o di fermo di un membro del personale consolare o se, comunque, e iniziato contro di lui un procedimento penale, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne danno immediato avviso al capo dell'ufficio consolare dello Stato di invio. 5. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'inviolabilita' personale. Egli non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
