[1]ai privilegi e alle immunita'
[2]1. Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei singoli casi, ai privilegi e alle immunita' previsti negli articoli 42,43 e 44 della presente Convenzione. 2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
