[1]ai privilegi e alle immunita'

[2]1. Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei singoli casi, ai privilegi e alle immunita' previsti negli articoli 42,43 e 44 della presente Convenzione. 2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art45 · fonte su Normattiva