[1]' personale del funzionario consolare

[2]1. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva che in caso di delitto grave e in seguito a una decisione delle autorita' giudiziarie competenti, compresi gli uffici di procura. 2. Per delitto grave bisogna intendere ogni delitto che non sia stato commesso per mera negligenza e per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena che sia superiore a 5 anni di reclusione o una pena piu' grave. 3. Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di detenzione ne' sottoposto ad alcuna forma di limitazione della liberta' personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva. 4. Quando un procedimento penale e' iniziato contro un funzionario consolare questi e' tenuto a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze previste dal paragrafo 1 del presente articolo si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio. 5. Dell'inizio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza nei confronti della persona considerata nei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo viene data comunicazione alla rappresentanza diplomatica dello Stato di invio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art39 · fonte su Normattiva