[1]di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, che non possieda la cittadinanza dello Stato di residenza, lo Stato di residenza:

  • a)consentira' l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni acquisiti nello Stato di residenza, la cui esportazione era vietata al momento del decesso;
  • b)esentera' dalle imposte di successione e di trasferimento di proprieta' - statali, regionali, provinciali e comunali - i beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del de cuius in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art49 · fonte su Normattiva