Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa

  • 1)Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti, specificati all'articolo 2 del presente accordo, da parte della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio di questi diritti:
  • a)in tutti i casi in cui non sia certa che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia aerea siano detenuti dalla Parte contraente che ha effettuato la designazione della Compagnia aerea stessa o da cittadini di tale Parte contraente, oppure
  • b)nel caso in cui la Compagnia aerea manchi di adeguarsi alle leggi o regolamenti della Parte contraente concedente i diritti, oppure
  • c)nel caso in cui la Compagnia aerea non operi nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente Accordo e relativo Annesso.
  • 2)A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto potra' essere esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art4 · fonte su Normattiva