[1]Articolo XV.

[2]1. - Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. 2. - Se le autorita' aeronautiche raggiungeranno un accordo circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxv · fonte su Normattiva