[1]Articolo XXIII

[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxxiii · fonte su Normattiva