[1]Articolo XXIII
[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
