Art. 13 (Accordo)
1. Ogni eventuale proposta di modifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro verra' iscritta nell'ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio che segue immediatamente al deposito della proposta presso il Direttore generale. Una proposta di emendamento puo' essere inoltre oggetto di una sessione straordinaria. 2. Ogni emendamento del presente Accordo necessita dell'approvazione unanime degli Stati membri. Questi notificano la loro approvazione per iscritto al Governo svizzero. 3. Gli emendamenti entrano in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultima notifica scritta di accettazione.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
