1. Ogni eventuale proposta di modifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro verra' iscritta nell'ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio che segue immediatamente al deposito della proposta presso il Direttore generale. Una proposta di emendamento puo' essere inoltre oggetto di una sessione straordinaria. 2. Ogni emendamento del presente Accordo necessita dell'approvazione unanime degli Stati membri. Questi notificano la loro approvazione per iscritto al Governo svizzero. 3. Gli emendamenti entrano in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultima notifica scritta di accettazione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art13 · fonte su Normattiva