Art. 14 (Accordo)
Il Laboratorio verra' sciolto qualora il numero degli Stati membri diventi inferiore a tre. Fatta riserva per un accordo che eventualmente puo' essere preso tra gli Stati membri al momento dello scioglimento, lo Stato in cui ha sede il Laboratorio e' competente per la liquidazione dello stesso. Salvo decisione contraria degli Stati membri, l'attivo verra' suddiviso tra gli Stati che al momento dello scioglimento sono membri del Laboratorio, e precisamente in proporzione ai pagamenti da essi effettuati. Se esiste un passivo, esso dovra' essere coperto da tali Stati membri in proporzione ai loro contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
