[1]transitorie

[2]1. Per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente Accordo fino al 31 dicembre successivo le disposizioni di bilancio vengono prese dal Consiglio e le spese vengono coperte da contributi degli Stati membri, fissati in conformita' con i due paragrafi seguenti. 2. Gli Stati contraenti del presente Accordo alla sua entrata in vigore e gli Stati che ne diventano parti contraenti prima del 31 dicembre successivo sosterranno congiuntamente la totalita' delle spese previste dalle disposizioni di bilancio che il Consiglio potra' adottare in conformita' col par. 1 del presente articolo. 3. I contributi degli Stati di cui al par. 2) del presente articolo vengono fissati a titolo provvisorio secondo le necessita' e conformemente all'articolo X paragrafi 1) e 2) del presente Accordo. Alla scadenza del periodo indicato al par. 1) del presente articolo, una ripartizione definitiva delle spese tra gli Stati suddetti avviene sulla base delle spese effettive. Le somme versate da uno Stato in eccedenza alla propria quota in tal modo definita sara' portata a suo credito.

[3]In fede di cio' i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Ginevra il 10 maggio 1973 in lingua tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un originale unico che sara' depositato nell'archivio del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia e certificato conforme a tutti i Paesi firmatari ed aderenti.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art18 · fonte su Normattiva