[1]Durata e scadenza

[2]1- Il presente Accordo sara' valido per un periodo di 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti si ritiri per iscritto non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza.

[3]2- Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 saranno valide per ulteriori 5 anni a partire dalle date sopra menzionate.

[4]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

[5]FATTO AD AMMAN (Giordania) il VENTUNO LUGLIO MILLENOVECENTONOVANTASEI in duplice copia originale, nelle lingue inglese e araba, tutte facenti egualmente fede.

[6]In caso di divergenza fara' fede il testo in lingua inglese.

[7]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GONTRNO DEL REGNO REPUBBLICA ITALIANA HASCEMITA DI GIORDANIA

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

[9]AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DELL'INDUSTRIA IN GIORDANIA E DEL COMMERCIO FRANCESCO CERULLI ING. ALI ABU AL-RAGHEB

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art13 · fonte su Normattiva