[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. Fatto in duplice copia a Buenos Aires il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA DE MICHELIS
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 31 agosto 1993
