[1]Le procedure di trasferimento

[2]1- I trasferimenti citati negli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dopo il pagamento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio corrente alla data in cui l'investitore avra' richiesto il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'Articolo 5 in riferimento al tasso di cambio applicabile nei casi di nazionalizzazione o di esproprio.

[3]2- Gli obblighi fiscali citati nel paragrafo precedente saranno considerati soddisfatti nel momento in cui l'investitore avra' adempiuto ai procedimenti previsti dalle leggi della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento ha avuto luogo.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art8 · fonte su Normattiva