[1]Articolo II.
[2]Il comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito da) commi 2 e 3 che seguono: "2. - Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore e' responsabile unicamente nei confronti dell'Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali. 3. - Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali".
Testo vigente dal 4 marzo 1981
