[1]Articolo V.

[2]L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 20.

[4]Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artv · fonte su Normattiva