[1]Articolo V.
[2]L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
[3]"Articolo 20.
[4]Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
