[1]Articolo VI.
[2]L'articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
[3]"Articolo 21.
[4]1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potra' conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilita' del trasportatore. 2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilita', nella misura in cui dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
