[1]Articolo VI.

[2]L'articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 21.

[4]1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potra' conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilita' del trasportatore. 2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilita', nella misura in cui dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artvi · fonte su Normattiva