[1]Articolo X.
[2]Il comma 3 dell'articolo 25 A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "3. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se e' provato che il danno risulta da un atto o da una omissione dell'incaricato, compiuto, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguira' un danno".
Testo vigente dal 4 marzo 1981
