[1]Articolo X.

[2]Il comma 3 dell'articolo 25 A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "3. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se e' provato che il danno risulta da un atto o da una omissione dell'incaricato, compiuto, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguira' un danno".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artx · fonte su Normattiva