[1]Articolo XVIII.

[2]1. - Quando il presente Protocollo avra' riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrera' in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica. 2. - Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artxviii · fonte su Normattiva