[1]Articolo XVII.

[2]1. - Il presente Protocollo sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia e da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artxvii · fonte su Normattiva