[1]Articolo XIX.

[2]1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla. Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artxix · fonte su Normattiva