[1]DELL'ACCORDO

[2]Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applichera' alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art10 · fonte su Normattiva