- 1)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.
- 2)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura alle quali avrebbero diritto in virtu' della legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita. In caso di soggiorno nell'altro Stato contraente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera a).
- 3)Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2), saranno rimborsate dalla istituzione competente, all'istituzione che le ha corrisposte.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
