Se, ai sensi dell'articolo 19 della presente convenzione, l'interessato matura un diritto a prestazioni a carico delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato ha la residenza anagrafica ed effettiva, l'istituzione competente di detto Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art22 · fonte su Normattiva